Regione Lazio
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
...a partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.Dal 01 gennaio 2015, le date di scadenza dei pagamenti dei veicoli che fino al 31/12/2014 erano riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico e che sono compresi ancora tra i 20 e i 29 anni, per l'anno 2015 e seguenti sono:
omissis....
bollo annuale entro il 02 febbraio 2015 per la periodicità gennaio – dicembre 2015. Negli anni futuri e fino al compimento del 29° anno compreso, il bollo avrà sempre periodicità gennaio – dicembre di ogni anno;
omissis....
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria
Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Veicoli ultraventennali (fino al 31/12/2014)
omissis....
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purchè in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se però tali veicoli ultraventennali vengono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari a
Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli
Questa dichiarazione dell'ACI è di dubbia interpretazione, ma a leggerla bene, sembrerebbe che le ultraventennali che erano esenti dal pagamentro del bollo al 31/12/2014 restano tali, mentre dal 1° gennaio 2015 per le nuove ultraventennali non sarà più possibile usufruire di tale agevolazione, ovviamente parliamo della nostra Regione Lazio, per il momento...